RINTRACCIABILITÀ ALIMENTARE
Secondo l’art. 15 del Regolamento n. 178/2002 viene definita la rintracciabilità come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
In sintesi il Regolamento n. 178/2002 stabilisce l’obbligo di predisporre un sistema per la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, con lo scopo di effettuare ritiri mirati e di fornire informazioni precise al consumatore.
A tale norma si aggiunge il Regolamento (CE) n. 1935/2004 che stabilisce l’obbligo di garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Come attivare un adeguato sistema di Rintracciabilità?
Non esiste un Manuale pre_confezionato, per questo ogni attività deve implementare tale requisito in base alla propria utilità e comodità nel rispetto dell’efficacia di rispondenza della norma di riferimento.
La consulenza supportata da AQAGROUP prevede:
- Valutazione preliminare attraverso un check-up volto a determinare le esigenze dell’organizzazione
- Elaborazione del Manuale di rintracciabilità
- Impostazione delle procedure di gestione
- Attività formative inerenti la gestione della rintracciabilità e tracciabilità alimentare
- Audit Interni programmati
- Assistenza per informatizzare gli steps di rintracciabilità
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